Ti ricordi quei fantastici anni in cui esportare i veicoli nell’Europa dell’est era la soluzione a tutto? Auto con un’infinità di chilometri che in Italia sarebbero state invendibili, grazie a questa forma di commercio acquistavano un minimo di valore facendo risparmiare al proprietario gli oneri della rottamazione. Il discorso si poteva estendere ai veicoli i cui costi di riparazione superavano di gran lunga il valore di mercato: automobili di fascia premium non marcianti, per poche migliaia di euro, venivano spedite in Romania, Bulgaria, Albania, Polonia o paesi baltici. Stesso destino per le supercar, magari datate, nel mirino del redditometro: chi comprerebbe oggigiorno una Range Rover di grossa cilindrata con il rischio di accertamenti fiscali e noie ad ogni posto di blocco da parte della Guardia di Finanza? E i simpatici bigliettini da visita dei commercianti stranieri che ritrovavi puntualmente sotto ai tergicristalli dopo aver parcheggiato per pochi minuti nelle vie del centro? “Compro auto fuse, incidentate, chilometrate. Pagamento immediato in contanti. Chiamami subito, JORDAN – 339….. (anche Whatsapp!)” Volantinaggio efficientissimo, grafica un po’ meno, ma poco importa: è tutto finito, almeno sulla carta.
Il Decreto Legislativo n.98 del 29 Maggio 2017 (link) contenente le disposizioni transitorie per il rilascio del “documento unico di circolazione” modifica, apparentemente senza nesso logico, il comma 1 dell’art. 103 del Codice della Strada come riportato:
<<Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione e’ disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99.>>[Entrata in vigore: 1° Gennaio 2020].(Leggi il comunicato MIT-Aci).
LE MOTIVAZIONI
Numerose fonti parlano di lotta al traffico illecito di rifiuti, identificando come tali i veicoli incidentati, non marcianti o in pessimo stato generale, ma come tutti sanno, l’automobile è un po’ come il maiale: non si butta via nulla (o quasi). Fatta eccezione per alcuni particolari riconosciuti come “rifiuto pericoloso” dalla normativa vigente e quindi soggetti ad oneri di smaltimento, ogni componente di un veicolo può essere rivenduto come ricambio usato, il carburante può essere riutilizzato mentre il rottame del telaio viene commerciato a peso come metallo. Persino il piombo contenuto nelle batterie esauste ha un valore non indifferente, mentre gli pneumatici ancora in buono stato alimentano il fiorente business delle “gomme usate”, ma questo settore purtroppo non campa solo di riciclo e riutilizzo. Molti veicoli invendibili acquisiscono valore di mercato in virtù della lecita provenienza in quanto sono destinati a diventare “cloni”. Le automobili rubate naturalmente non possono circolare su strada con numeri di telaio e targhe riconducibili al legittimo proprietario, quindi sono necessari i documenti e le matricole di un veicolo “pulito” ed acquistabile a basso costo (incidentato, fuso ecc..). I numeri di telaio vengono ribattuti, le targhe sostituite ed il veicolo regolarmente acquistato viene demolito: l’automobile rubata di conseguenza avrà i documenti e gli identificativi di quella “pulita” potendo così circolare liberamente. Non è certo l’esportazione a favorire queste pratiche, nonostante sia un espediente in più per mascherare il reato: trucchetti del genere avvengono quotidianamente anche in Italia, alla luce del giorno. La verità è che il commercio di veicoli verso altri paesi sfavoriva l’industria nazionale del riciclo e quella siderurgica: sono solo interessi, nulla di più. E il principio fondante della Comunità Europea che prevede libera circolazione delle merci fra Stati membri che fine ha fatto? Autodemolitori 1 – Comunità Europea 0.
LE CONTROVERSIE

Annuncio di vendita di un “rifiuto” secondo la normativa vigente
Prendendo per vero il buon proposito della lotta al traffico di rifiuti, l’art. 103 del Codice della Strada ci fornisce il criterio per stabilire se un veicolo è un rifiuto o meno: l’esito della revisione ministeriale. Fermo restando che in sei mesi può succedere di tutto, quindi sarebbe stato più ragionevole un controllo posteriore alla richiesta di “radiazione per esportazione”, l’errore principale è un altro. La revisione ministeriale non stabilisce se un veicolo è da rottamare o meno, ma decreta se è perfettamente idoneo o meno alla circolazione su strada, e c’è una bella differenza. Non solo i catorci vengono “bocciati” al controllo ministeriale: un veicolo con emissioni di CO fuori norma viene sospeso dalla circolazione mentre, ad esempio, in caso di pneumatici usurati viene assegnato l’esito “RIPETERE”. In teoria, anche una lampadina non funzionante compromette l’esito della revisione ministeriale, così come un braccio oscillante danneggiato, un ammortizzatore scarico o una turbina rotta. Spesso sono proprio gli ingenti costi di riparazione la principale ragione per cui un automobilista decide di vendere il proprio veicolo ai commercianti che si occupano di export, ma a queste condizioni non è più possibile. Per esportare un’automobile è obbligatorio rimetterla a nuovo, ma è sicuramente una scelta antieconomica considerando l’alto costo della manodopera in Italia: tocca rottamarla perdendo, o meglio, regalando ai demolitori il valore residuo del proprio veicolo. Ad ogni modo, cittadini e commercianti non sono gli unici danneggiati da questo nuovo provvedimento: l’intero settore del collezionismo viene duramente penalizzato in quanto le compravendite di restauri parziali, veicoli incompleti o non marcianti è all’ordine del giorno. –Qualcuno può aiutarmi? Una Ferrari F40 con motore da rifare va nell’umido o nell’indifferenziato?-
ALLA FINE, NON CAMBIERÀ NULLA
I lettori più attenti avranno senz’altro fatto caso ad alcuni grassetti che evidenziano come alcune disposizioni, all’atto pratico, non vengono ne verranno mai attuate. I Centri di Controllo nascono su concessione dello Stato per selezionare i veicoli idonei alla circolazione su strada, ma un rapido esame del parco circolante non lascia dubbi sulla pessima condotta di queste attività. Casi di cronaca relativi alle cosiddette “revisioni facili”, condanne e revoche di licenza sono molto frequenti in questo settore, a conferma che forse, la privatizzazione del controllo ministeriale è stato un grave errore sotto svariati punti di vista. I commercianti troveranno sicuramente un centro revisioni compiacente disposto a certificare come regolare un veicolo incidentato o non marciante rendendo così le documentazioni conformi all’esportazione. Per l’ennesima volta, gli onesti vengono penalizzati dalla legge: chi opera in ottemperanza alla normativa verrà scartato a favore di chi “chiude un occhio”: in Italia funziona così. L’unica speranza per le imprese serie sono i controlli alla frontiera da parte degli ispettori della dogana: fra quanto si sentirà parlare di bisarche piene di veicoli decrepiti, ma sulla carta “regolari”? É solo questione di tempo.



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