Monthly Archives

Marzo 2019

Chilometri revisione

L’ultimo aggiornamento del Portale dell’Automobilista risalente a metà Luglio 2018 ha reintrodotto lo  storico delle revisioni effettuate a partire dal 1° Giugno 2018 (immagine di sotto) (approfondimento).

Messaggio presente sulla pagina del servizio di consultazione dei chilometraggi sul Portale dell’Automobilista

Gli effetti di tale provvedimento si dovrebbero manifestare da Giugno 2019 per i veicoli con periodicità del controllo ministeriale annuale (taxi, n.c.c., autoambulanze ecc.) e dall’anno successivo per tutti gli altri veicoli, ma il sistema è già stato messo alla prova in diverse occasioni prima del previsto. L’esigenza di pubblicare le percorrenze rilevate durante la revisione nasce per contrastare la cosiddetta truffa dei chilometri che interessa più del 50% dei veicoli di seconda mano in vendita (fonte Nonprendermiperilchilometro), un flagello che danneggia in primis il consumatore, ma anche le imprese oneste del settore. I limiti del servizio “Verifica ultima revisione” (tool del Portale dell’Automobilista che consente la sola consultazione dei dati relativi all’ultima revisione effettuata) in vigore precedentemente sono ben noti e molti utenti sono stati danneggiati dall’effetto boomerang derivante dall’utilizzo truffaldino dello stesso. Considerando che ogni revisione sovrascriveva i dati rilevati durante la precedente, era molto semplice per i commercianti disonesti cancellare ogni prova informatica della truffa potendo contare sulla presunta certificazione (falsa) generata del Portale dell’Automobilista. Dopo la rimozione fisica dell’etichetta adesiva attestante l’eventuale revisione sospetta dalla carta di circolazione e l’alterazione dell’odometro, il veicolo era a tutti gli effetti ringiovanito e pronto per per un altro controllo ministeriale avente come unico fine la cancellazione dal Portale dell’Automobilista del reale chilometraggio (fenomeno della doppia revisione o revisione anticipata in quanto il più delle volte veniva eseguita in anticipo rispetto alla regolare scadenza). Tralasciando i vari trascorsi (approfondimento), dal 1° Giugno 2018 si può veramente considerare finita l’era delle truffe con il pretesto della revisione ministeriale, ma solo per coloro che sono attenti alle indicazioni (ATTENZIONE, SONO CAMBIATE LE PROCEDURE!).

Prendiamo in considerazione il seguente veicolo andato all’asta nel Gennaio 2019 con 187518 chilometri all’attivo (foto di sotto) (fonte gruppo Facebook di Nonprendermiperilchilometro).

Considerando che non tutti i potenziali acquirenti del veicolo sono a conoscenza di questo dato, il primo controllo che solitamente viene eseguito per accertare la veridicità del chilometraggio  è la consultazione del Portale dell’Automobilista ed il risultato è il seguente:

Per gli utilizzatori delle varie app disponibili per smartphone che comunque fanno riferimento ai dati pubblici messi a disposizione dal Portale dell’Automobilista il risultato è il medesimo (in ordine lo screenshot da Infotarga, Scanner Veicoli ed  iTarga):

Tutto torna, almeno apparentemente. L’accattivante veicolo in vendita con poco meno di 120000 chilometri il 27 Febbraio 2019 ne registrava 116550, un dato perfettamente in linea con le aspettative e con quanto indicato dalla carta di circolazione del veicolo (sul libretto è presente una sola etichetta attestante la revisione ministeriale del 27/02/2019). Una cosa non torna: che fine hanno fatto le tracce informatiche della revisione effettuata in data 4 Dicembre 2018 nella quale sono stati registrati dall’operatore 187238 chilometri? Stando a quanto riportato sul Portale dell’Automobilista, “la successione storica dei dati di revisione” dovrebbe essere disponibile “per le operazioni effettuate successivamente al 1° Giugno 2018”, ma c’è un piccolo particolare che quasi tutti ignorano, forse perchè scritto tra parentesi. Solo gli utenti registrati sul Portale dell’Automobilista hanno accesso alla cronologia delle revisioni, un servizio indispensabile  per prevenire le truffe dei chilometri con l’escamotage della cosiddetta revisione anticipata. Dopo aver effettuato registrazione e login sul Portale dell’Automobilista come cittadino, oltre al servizio “Verifica ultima revisione” è disponibile “Verifica revisioni effettuate” (Home/Accesso ai servizi/Verifica revisioni effettuate), ma fate attenzione, potrebbero comparire brutte sorprese… 

Di seguito un altro caso, un veicolo che a distanza di un giorno è stato sottoposto a due revisione ministeriali; nella prima sono stati registrati quasi 300000Km, nella seconda all’incirca la metà (immagine di sotto) (screenshot da Infotarga):

La consultazione del Portale dell’Automobilista in modalità pubblica omette la revisione con il chilometraggio reale perchè sovrascritto dalla successiva (revisione anticipata(immagine sotto),

ma accedendo all’area riservata riemergono le prove di un probabile tentativo di truffa (immagine sotto).

Cosa aspetti a registrarti? Clicca qui e segui le indicazioni!

N.B. Per il momento il servizio “Verifica revisioni effettuate” non è disponibile per gli account professionali dei centri di revisione.

NEW – Clicca qui per leggere la guida alla consultazione dello storico delle revisioni – NEW

Per gli operatori

Considerando che in data 20 Dicembre 2018 il Consiglio Stato-Regioni ha rimandato l’approvazione dello schema riguardante la nuova formazione dell’ispettore presentata dal Ministero dei Trasporti,  come Associazione ICC inoltriamo una rivisitazione dello schema proposto in precedenza (link):

FORMAZIONE INIZIALE ED AGGIORNAMENTO

Per ottenere l’autorizzazione ad effettuare i controlli tecnici, gli ispettori devono ricevere una formazione iniziale con aggiornamento costante e devono superare un esame adeguato che attesti le competenze dal punto di vista pratico e teorico. Partendo da questa considerazione (allegato IV della Direttiva Europea 45/2014ue e relativo recepimento con il D.M. 214 del 19/05/2017), crediamo sia opportuno distinguere le figure abilitate alla professione o ugualmente operanti sulla base dello status attuale:

 

Come si evince dai blocchi A-B-C-D la situazione odierna è abbastanza variegata, conseguenza diretta della totale assenza di controlli e della molteplici interpretazioni locali della normativa. Considerando che uno stravolgimento generale peggiorerebbe ulteriormente la crisi che da anni colpisce il settore, abbiamo pensato a semplici correzioni al fine di riallineare il sistema secondo i dettami dalla direttiva europea 2014/45ue:

AGGIORNAMENTO TIPO 1: 50 ore teoria – 15 ore pratica. L’aggiornamento è necessario affinchè i criteri di valutazione e le competenze degli ispettori addetti al controllo siano uniformati definitivamente sul territorio nazionale. Considerando che le conoscenze iniziali richieste all’ispettore ai sensi del D.M.214 sono nettamente superiori rispetto a quelli dell’RT secondo la vecchia normativa, anche gli ispettori del blocco A dovranno eseguire il primo aggiornamento secondo l’allegato IV del D.M. 214 entro il 1° Gennaio 2023.

AGGIORNAMENTO TIPO 2: 90 ore teoria – 30 ore pratica. L’aggiornamento è necessario affinchè i criteri di valutazione e le competenze degli ispettori addetti al controllo siano uniformati definitivamente sul territorio nazionale. Considerando che le conoscenze iniziali richieste all’ispettore ai sensi del D.M.214 sono nettamente superiori rispetto a quelli dell’RT secondo la vecchia normativa, gli ispettori del blocco B-C dovranno eseguire un aggiornamento intensivo per consolidare/integrare le competenze tecnico/normative secondo l’allegato IV del D.M. 214 entro il 1° Gennaio 2023.

 

REQUISITI, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
DEL FUTURO ISPETTORE
DEI CENTRI DI CONTROLLO

Visti i contenuti del recepimento della direttiva 2014/45/UE con D.M. 214 del 19/05/2017 (art. 13 – ispettori ed allegato IV – requisiti minimi relativi a competenza, formazione e certificazione degli ispettori), al fine di elevare gli standard qualitativi del controllo tecnico dei veicoli si ritene necessario il censimento degli ispettori abilitati, in particolare:

  • Istituzione presso il Ministero infrastrutture e trasporti tramite il C.S.R.P.A.D. o Portale dell’Automobilista il ruolo/registro nazionale degli ispettori dei centri di controllo.
  • Il ruolo/registro potrebbe essere affidato alle Direzioni generali territoriali che avranno cura dell’aggiornamento e della pubblicazione.
  • Ad ogni matricola dovrebbe corrispondere:
    codice identificativo e password di sistema
    dati anagrafici
    titolo di studio
    dettagli sull’abilitazione (data, ente di formazione)
    data di registrazione
    status (attivo – non attivo)
    crediti formativi o aggiornamenti
    abilitazioni (categorie di veicoli)
    firma digitale (solo se operativi).
  • I responsabili tecnici operanti alla data del 20 Maggio 2018 sono automaticamente iscritti al ruolo e sono esentati dal possesso dei requisiti di cui all’Allegato IV, punto 1.(*)
  • I Responsabili Tecnici abilitati ma non operativi alla data del 20 Maggio 2018 dovranno fare richiesta di iscrizione al registro alla direzione generale o provincia del territorio di residenza. Le richieste verranno autorizzate previo accertamento dei requisiti e delle competenze. (**)
  • Gli Ispettori che dal 20 Maggio 2018 rispetteranno il percorso formativo previsto dal D.M. 214 allegato IV sono automaticamente iscritti al ruolo.

(*) Si ribadisce che anche gli RT abilitati al 20 Maggio 2018, pur essendo inseriti di diritto al registro degli ispettori (D.M. 214 art.13 comma 2), debbano seguire l’aggiornamento del tipo 1 per il consolidamento delle conoscenze normative e legislative riguardanti il controllo tecnico in base al recepimento della Direttiva Europea 45/2014. L’aggiornamento dovrà essere completato entro il 1° gennaio 2023 e l’ente formativo dovrà rilasciare un certificato con valutazione.
(**) Si ribadisce che gli RT abilitati al 20 Maggio 2018 ma non operanti ed i sostituti RT (tipo C) debbano seguire l’aggiornamento del tipo 2 per il consolidamento delle conoscenze normative e legislative riguardanti il controllo tecnico in base al recepimento della Direttiva Europea 45/2014. L’aggiornamento dovrà essere completato entro il 1° gennaio 2023 e l’ente formativo dovrà rilasciare un certificato con valutazione.

Confrontando il progetto relativo alla formazione dei futuri ispettori*** alla situazione attuale e considerando i trascorsi (difficoltà nell’applicazione dell’accordo Stato-Regioni), è opportuno definire al meglio la fase transitoria per evitare ingenti ripercussioni al sistema revisioni. Tralasciando i danni economici a imprese ed operatori, il rischio maggiore è la mancata professionalizzazione dell’ispettore a favore di soluzioni temporanee alle difficoltà che attraversa ed attraverserà il settore, un danno permanente che segnerebbe negativamente l’avvenire allontanando l’Italia dalla direzione intrapresa dall’Europa con la normativa 2014/45ue. Alla luce di ciò, è fondamentale porre in esame le seguenti tempistiche:

(***) Documento riservato

  • A) Emanazione del nuovo accordo Stato-Regioni da parte degli organi preposti
  • B) Recepimento da parte delle regioni delle variazioni contenute nel nuovo accordo Stato-Regioni
  • C) Approvazione dei progetti presentati dagli enti accreditati alle regioni affinché possano essere erogati i corsi di formazione abilitanti

Con molto ottimismo, si può prevedere una fase di stallo di circa 1-2 anni (A+B+C) prima dell’avvio dei nuovi corsi di formazione, un periodo da sottoporre alla massima attenzione affinchè non vengano abbandonati alla libera interpretazione gli aspetti riguardanti formazione ed aggiornamento dell’ispettore autorizzato.

FORMAZIONE ISPETTORE AUTORIZZATO

Occorre considerare che il solo possesso dei requisiti previsti dall’art. 240 del vigente regolamento del Codice della Strada non soddisfano quanto previsto dalla direttiva europea e relativo decreto di recepimento, come chiaramente indicato alla lettera a) del punto 1 dell’Allegato IV di quest’ultimo. La conoscenza e comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle aree indicate**** pone il problema del possesso delle conoscenze di base indispensabili per accedere alla figura di ispettore, pertanto è doveroso fare una netta distinzione a seconda delle materie previste dai vari titoli di studio considerati validi per l’abilitazione.
(****) Meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, motori a combustione, materiali e lavorazione dei materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici del veicolo, applicazioni IT.
Considerando che le suddette materie difficilmente sono presenti in un programma di studio generico, salvo ad esempio per le facoltà universitarie di ingegneria meccanica, si ritiene opportuno di prevedere una formazione semplificata per alcuni titoli di studio da definire, come avviene in altri paesi della CE che hanno già recepito integralmente la 2014/45ue:

  • Formazione Ispettore Autorizzato dei Centri di Controllo Veicoli Leggeri (ICCVL)
  • Formazione Ridotta Ispettore Autorizzato dei Centri di Controllo Veicoli Leggeri (ICCVL) (riservata a coloro che hanno acquisito suddette conoscenze dal percorso di studi)

FORMAZIONE ICCVL STANDARD

  • La formazione di tipo ICCVL standard consiste in una parte teorica di almeno 190 ore presso un centro di formazione accreditato e una parte pratica di almeno 100 ore presso un centro di controllo veicoli autorizzato.
  • I requisiti di conoscenza e abilità relativi all’ispezione tecnica dei veicoli leggeri nonché i metodi di valutazione teorica e pratica sono definiti negli standard di formazione approvati dal Ministero dei Trasporti.
  • Durante la formazione pratica, il candidato può assistere alle operazioni di controllo in un centro specializzato come tirocinante accreditato presso l’ente formativo responsabile.
  • Lo status di tirocinante accreditato permette al potenziale ispettore di svolgere operazioni di controllo sotto la supervisione effettiva e permanente di un ispettore autorizzato. L’ente di formazione sarà responsabile anche del tirocinio presso il centro di controllo.
  • Ogni tirocinante deve eseguire un minimo di 40 ispezioni che verranno valutate del supervisore alla formazione.
  • Al termine della formazione di tipo ICCVL standard il candidato dovrà sostenere un test scritto con questionario a risposta multipla ed un esame pratico.

FORMAZIONE ICCVL RIDOTTA

  • La formazione di tipo ICCVL ridotta consiste in una parte teorica di almeno 140 ore presso un centro di formazione accreditato e una parte pratica di almeno 85 ore presso un centro di controllo veicoli autorizzato.
  • I requisiti di conoscenza e abilità relativi all’ispezione tecnica dei veicoli leggeri nonché i metodi di valutazione teorica e pratica sono definiti negli standard di formazione approvati dal Ministero dei Trasporti.
  • Durante la formazione pratica, il candidato può assistere alle operazioni di controllo in un centro specializzato come tirocinante accreditato presso l’ente formativo responsabile.
  • Lo status di tirocinante accreditato permette al potenziale ispettore di svolgere operazioni di controllo sotto la supervisione effettiva e permanente di un ispettore autorizzato. L’ente di formazione sarà responsabile anche del tirocinio presso il centro di controllo.
  • Ogni tirocinante deve eseguire un minimo di 40 ispezioni che verranno valutate del supervisore alla formazione.
  • Al termine della formazione di tipo ICCVL standard il candidato dovrà sostenere un test scritto con questionario a risposta multipla ed un esame pratico.

 

CONDIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

  • Per il mantenimento della qualifica, l’ispettore deve eseguire una formazione annuale aggiuntiva di almeno 8 ore(*) che viene definita entro il 1° Luglio dell’anno precedente dal Ministero dei Trasporti. .
    *(Il Ministero dei Trasporti si riserverà la possibilità di aumentare il numero di ore a seconda delle eventuali necessità riguardanti cambiamenti normativi o innovazioni tecnologiche)
  • L’ispettore è tenuto a svolgere la formazione annuale entro il 31 Dicembre di ogni anno, pena la perdita temporanea dell’abilitazione fino al riallineamento con gli aggiornamenti previsti.
  • Ogni aggiornamento dovrà essere certificato con apposito attestato rilasciato dall’ente di formazione e pubblicato sul registro del portale dell’automobilista o C.S.R.P.A.D.
  • Se possibile, i corsi per il mantenimento della qualifica andrebbero realizzati online affinchè l’aggiornamento non gravino troppo su imprese ed ispettori (la partecipazione al corso per gli ispettori senza possibilità di sostituzione comporterebbe la chiusura giornaliera dell’attività).

CONSIDERAZIONI FINALI

La legge di Bilancio 2019 (145/2018 comma 1049-1050) prescrive la modifica dell’art.80 del c.d.s. introducendo le revisioni ministeriale dei mezzi pesanti presso le strutture private con ispettore interno. Considerando le difficoltà tecnico/normative che questa novità comporta, si ritiene indispensabile la gestione separata delle categorie di veicoli prevedendo una distinzione tra ICC-VL (veicoli leggeri) e ICC-VP (veicoli pesanti).  Prendendo spunto da altri paesi della Comunità Europea, abbiamo pensato ad uno schema che prevede come base l’ispettore ICC-VL con possibilità di ulteriori autorizzazioni previo superamento di appositi corsi di formazione: