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Febbraio 2019

Per gli operatoriChilometri revisione

Dopo quattro anni di sperimentazione si può considerare terminata la fase beta relativa all’acquisizione del chilometraggio durante la revisione ministeriale. La gestione dell’errore di inserimento ad opera dell’ispettore addetto al controllo del veicolo è stato il punto critico che ha rischiato di mettere in crisi l’intero sistema facendone vacillare la credibilità agli occhi di tutti. Imprecisione durante l’inserimento manuale del dato o manomissione del contachilometri? L’introduzione dell’obbligo di controfirma da parte del proprietario del veicolo sul valore rilevato come da circolare prot. 26868 del 30/10/2018 (link) ha in parte risolto questo dilemma, ma le procedure di rettifica del dato nell’eventualità fosse stato inesatto risultavano poco pratiche e non sempre efficienti. Per effetto della circolare prot.ru.1815 del 21/01/2019 (link) è stata digitalizzata l’operazione di correzione, modifica eseguibile esclusivamente in giornata dal centro di controllo in cui è avvenuta la revisione ministeriale. Di seguito la guida passo dopo passo per la rettifica del chilometraggio con ristampa immediata dell’etichetta attestante il controllo ministeriale:

1) Collegarsi al Portale dell’Automobilista (link) e selezionare “Accedi al Portale” per accedere all’area riservata.

2) Una volta effettuato il login, selezionare “Accesso ai servizi” e dal menù a tendina che compara “Revisione e collaudi“. Per procedere viene richiesto un codice pin di 8 cifre, password richiedibile selezionando “Gestione Pin” dallo stesso menù.

3) Selezionare “Revisione veicolo” o “Revisione ciclomotore” a seconda della categoria del veicolo a cui è necessario modificare il chilometraggio.

4) Inserire targa e categoria del veicolo, successivamente selezionare “Ricerca revisione“.

5) Selezionare la revisione in oggetto e cliccare “Modifica Km“.

Nel caso in cui la data di esecuzione della revisione ministeriale non coincide con quella della rettifica, il sistema impedisce l’operazione.

6) Inserire il chilometraggio corretto e selezionare “Conferma modifica“.

7) Dopo la comparsa del messaggio di buona riuscita dell’operazione selezionare “Indietro“.

8) Per lo stesso veicolo figurano due revisioni aventi le stesse caratteristiche, ma la prima risulta “Annullata” (chilometraggio errato) mentre la seconda “Attiva” (chilometraggio corretto). Selezionare la revisione con il chilometraggio corretto e cliccare “Ristampa tagliando“.

La ristampa dell’etichetta è il passaggio più complicato in quanto non tutte le stampanti hanno preimpostato il formato carta  “etichetta” e potrebbero esserci delle difficoltà nell’allineamento del testo. Non potendo fornire informazioni precise vista la grande varietà di hardware e software in dotazione ai centri di revisione, si consigliano i seguenti accorgimenti per ottenere un risultato accettabile qualora ci fossero problemi nella modifica del formato carta di defaultA4(Proprietà/Formato carta/”Etichetta”):

  • Selezionare la stampante ad aghi solitamente impiegata per la stampa delle etichette
  • Selezionare “Dimensioni effettive
  • Selezionare l’orientamento “Verticale

 

 

 

 

Per i più pratici con l’informatica è possibile inserire il formato carta “etichetta” dal pannello di controllo del computer (Pannello di controllo/Dispositivi e stampanti):

 

a) Cliccare col tasto destro del mouse la stampante ad aghi normalmente impiegata per la stampe delle etichette e selezionare dal menù che compare “Proprietà Stampante“:

b) Nella scheda “Generale” selezionare “Preferenze“.

c) Nella scheda “Carta/Qualità” selezionare il formato carta “Personalizzato“.

d) Compilare il nuovo formato rinominandolo “Etichetta” ed inserendo “94mm” come larghezza e “51mm” coma lunghezza. Al termine selezionare “Aggiungi“. Dopo questa procedura sarà possibile tornare al punto 8) e stampare correttamente l’etichetta impostando come formato carta “Etichetta” (Proprietà/Formato carta/”Etichetta) e adattando il documento alle dimensioni della pagina.

N.B. Alcuni gestionali consentono la correzione del chilometraggio direttamente dal software di prenotazione senza accedere al Portale dell-Automobilista. Altri dopo il punto 6) consentono la ristampa automatica dell’etichetta direttamente dal gestionale.

 

Per gli operatoriPer gli utenti

Nelle precedenti analisi (passato) (presente) si è parlato degli innumerevoli fallimenti imprenditoriali che hanno generato concorrenza sleale ai danni del sistema revisioni, ma non è corretto attribuire tutte le responsabilità allo Stato. Titolari di imprese senza scrupoli esistono in ogni settore, così come fornitori di attrezzature e servizi che fanno il proprio interesse, ma per completare il quadro è utile citare coloro che materialmente eseguono i controlli sui veicoli. Che si voglia chiamarli responsabili tecnici, ispettori, omini della revisione o meccanici poco cambia: la categoria degli operatori addetti alla revisione ministeriale non esiste e di questo passo non esisterà mai. Le problematiche connesse all’esercizio di questa professione sono molteplici, dall’assenza di un contratto nazionale dedicato alla mancanza di formazione adeguata, dal conflitto d’interessi con il proprio titolare all’assenza di supporto da parte della Motorizzazione Civile, ma perchè nessuno si adopera per migliorare la situazione? La speranza nella Divina Provvidenza fa parte della cultura dell’italiano medio ed il responsabile tecnico sposa perfettamente questa filosofia di vita, la breve storia di questo settore insegna. Negli anni sono nate diverse associazioni di categoria con lo scopo di valorizzare questa figura professionale (A.I.R.T.R.A., Vai Sicuro, A.R.T.I), ma l’indifferenza generale ha fatto tramontare ogni progetto. Da poco più di tre anni ha preso piede l’Associazione ICC (Ispettori Centri di Controllo) che grazie al notevole impegno del presidente Gianluca Massa e di tutto il team del direttivo sopravvive, ma non ottiene sicuramente il seguito che meriterebbe considerando l’obbiettivo raggiunto della convocazione al tavolo tecnico del Ministero dei Trasporti. La gran parte degli operatori lamenta situazioni estremamente gravi, ma per quale motivo accettano di lavorare in condizioni di sfruttamento, nell’illegalità e col rischio di conseguenze panali? Vittimismo e scarico di responsabilità, ecco altre due peculiarità all’italiana che in questo caso vengono espresse alla perfezione, ma la legge parla chiaro: il responsabile tecnico che accetta di scendere a compromessi è colluso al sistema marcio e non può nascondersi dietro alle pressioni del titolare. In fin dei conti chi per anni ha avuto un’occupazione fissa (comma 2 art 240 del c.d.s) svolgendo una mansione fisicamente leggera se confrontata agli altri lavori da autofficina non ha interesse a mettere a repentaglio la propria condizione “privilegiata”, questa è la realtà. Con la legge di bilancio 2019 (art. 1049-1050) lo Stato riserva a questa categoria la possibilità di ampliare il raggio d’azione ai veicoli di massa superiore a 35q.li esclusi quelli destinati al trasporto di merci pericolose o in regime di ATP (approfondimento tratto dal Dossier della Camera dei Deputati). Premio o punizione? Difficile a dirsi, ma in ogni caso va riconosciuto che la gran parte dei responsabili tecnici non possiede nemmeno le competenze minime per mantenere la professione come prescritto dalla normativa europea 2014/45ue (link) recepita in Italia con i decreti D.M. 214 (link) e D.D 211 (link). La fortuna di molti è il comma 2 dell’articolo 13 del D.M. 214: “gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 Maggio 2018 sono esenti dal possesso dei requisiti”, ma saranno all’altezza della figura che dovranno rappresentare? Nel frattempo le anteprime di certificato di revisione che sarà obbligatorio dal 1° Aprile 2019 dimostrano chiaramente l’indipendenza dell’ispettore rispetto al centro in cui viene eseguito il controllo: è forse l’inizio di una netta separazione fra le due entità? Probabilmente sì, ma questo ruolo da protagonista  non piacerà agli inetti che per anni hanno mantenuto la professione perchè convinti di navigare in acque sicure: è l’inizio della selezione naturale. La centralità dell’ispettore che tanto spaventa i titolari dei centri di controllo e le relative associazioni di categoria potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi del settore in quanto diminuirebbero le spese fisse a carico delle attività.  Abrogando il già citato comma 2 dell’art. 240 del c.d.s. le imprese sarebbero libere dall’obbligo di assumere come dipendente il responsabile tecnico che a sua volta sarebbe svincolato dal principio di esclusività verso un unico centro; le revisioni potrebbero essere gestite come quelle degli autocarri con ingegnere MCTC esterno e pagato a prestazione (no malattia, no ferie, no TFR, ma nemmeno compensi da operaio generico). I costi di formazione ed aggiornamento prescritti dal comma 2 dell’allegato IV (link) del D.M. 214 saranno l’ennesimo flagello per le imprese, ma solo ragionando secondo i vecchi schemi. Al pari di un libero professionista dovrebbe essere premura e onere dell’ispettore rendersi idoneo al mercato del lavoro in quanto maggiori competenze gli consentiranno di ottenere migliori opportunità. L’articolo 80 del c.d.s. andrebbe frazionato sulla base delle abilitazioni dell’ispettore e della attrezzature-locali dei centri di controllo, altrimenti affonderebbero il 50% delle imprese del settore. Le attrezzature prescritte dall’allagato III del D.M. 214 (link) (approfondimento) e obbligatorie entro il 20 Maggio 2023 lasciano intendere investimenti paragonabili a quelli relativi all’adeguamento per il protocollo MCTC Net 2 nel 2015: il Sig. Rossi citato nel precedente articolo potrà permettersi tutto ciò? I titolari di centri di controllo che non posseggono le dimensioni minime per esercitare la professione riusciranno a mettersi in regola con opere murarie o dovranno trasferire le proprie attività in locali idonei? L’alternativa non catastrofica potrebbe esistere, ma gli imprenditori dovranno rinunciare ad una fetta di mercato riequilibrando una volta per tutte il settore. Si potrebbe fare a meno del tanto odiato pedale pressometrico, ma il centro non sarebbe più autorizzato a revisionare veicoli sprovvisti di sistema antibloccaggio, ma non si tratterà di sole limitazioni. Perchè non estendere la revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico immatricolati prima del 1960 ad ispettori che anno superato specifici corsi? Nel frattempo diventa sempre più concreta l’ipotesi della concessione di collaudi ad impianti GPL e ganci di traino ai privati vista e considerata l’evidente difficoltà della Motorizzazione Civile nel gestire queste pratiche (immagine sotto). Pura fantascienza? Staremo a vedere.